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Decreto 4 febbraio 2000, n. 73 · Decreto 4 febbraio 2000, n. 73 — Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale

Decreto 4 febbraio 2000, n. 73 Art. 7Controlli e verifiche

In KraftAmtlicher Text

l . Il titolare di licenza individuale e' sottoposto a controlli da parte degli organi competenti, il cui personale ha facolta' di accedere negli uffici e nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima al fine di verificare le modalita' di svolgimento del servizio e di richiedere, se del caso, documentazione inerente l'attivita' oggetto della licenza. 2. Il titolare di licenza individuale tiene presso ciascun ufficio o sede idonea documentazione, anche fiscale, che renda possibile la verifica del rispetto della riserva prevista dall' articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonche' dei dati relativi alla raccolta, al trasporto, allo smistamento ed alla distribuzione degli invii postali di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto.

Nota all' art. 7 : - Per l' art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 , si vedano le note all'art. 1.