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Decreto 4 febbraio 2000, n. 73 · Decreto 4 febbraio 2000, n. 73 — Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale

Decreto 4 febbraio 2000, n. 73 Art. 9Disposizione transitoria

In KraftAmtlicher Text

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico i servizi di cui all'articolo 1, comma 4, deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare la domanda di licenza individuale di cui all'articolo 2: in attesa del rilascio della licenza nei termini previsti dall'articolo 2, comma 2, e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.