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Decreto 4 febbraio 2000, n. 75 · Decreto 4 febbraio 2000, n. 75 — Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale

Decreto 4 febbraio 2000, n. 75 Art. 4Obblighi connessi all'autorizzazione

In KraftAmtlicher Text

1. Il titolare di un'autorizzazione di cui all'articolo 1 e' tenuto:

a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell' articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999 ;

b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima, circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi ed al livello di qualita', dandone comunicazione all'Autorita';

c) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;

d) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attivita' di verifica e controllo;

e) ad istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non onerosa per valutare le denunce di disservizi presentate dagli utenti.

f) a comunicare all'Autorita' ogni eventuale modifica, estensione o riduzione degli elementi dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del presente regolamento nonche' ogni altra variazione;

g) a fornire, su richiesta dell'Autorita', informazioni sull'attivita' svolta per gli studi del settore di competenza dell'Autorita' medesima.