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Decreto 4 febbraio 2000, n. 75 · Decreto 4 febbraio 2000, n. 75 — Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale

Decreto 4 febbraio 2000, n. 75 Art. 8Disposizione transitoria

In KraftAmtlicher Text

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico un servizio oggetto di autorizzazione generale o di autorizzazione generale ad effetto immediato deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare l'inerente dichiarazione e puo' proseguire nell'attivita'.