Decreto 4 febbraio 2000, n. 75 Art. 8Disposizione transitoria
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico un servizio oggetto di autorizzazione generale o di autorizzazione generale ad effetto immediato deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare l'inerente dichiarazione e puo' proseguire nell'attivita'.