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Decreto 25 febbraio 2002, n. 84 · Decreto 25 febbraio 2002, n. 84 — Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova

Decreto 25 febbraio 2002, n. 84 Art. 2Presentazione della domanda

In KraftAmtlicher Text

1. La domanda, intesa ad ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 1, puo' essere presentata soltanto da un organismo pubblico o da una impresa iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La domanda, in carta bollata e firmata dal legale rappresentante del laboratorio di prova, deve essere inviata al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi (viale America, 201 - 00144 Roma), di seguito indicata come "direzione"; essa deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome o ragione sociale del richiedente;

b) residenza o sede del richiedente;

c) nome del laboratorio candidato;

d) sede del laboratorio;

e) norme tecniche europee, norme armonizzate e norme tecniche nazionali per le quali si richiede l'accreditamento;

f) nome del responsabile dei rapporti con la direzione;

g) nome del sostituto del responsabile dei rapporti con la direzione;

h) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative all'accreditamento del laboratorio;

i) elenco degli allegati;

j) dichiarazione di osservanza di quanto richiesto dall' articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 269 del 2001 ;

k) firma del richiedente.

3. Per ogni laboratorio, anche se appartenente alla stessa organizzazione, e' presentata una domanda distinta.

4. Il richiedente deve allegare alla domanda:

a) ove la richiesta provenga da un organismo pubblico, un attestato comprovante tale natura;

b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura qualora si configuri come impresa;

c) una polizza di assicurazione per responsabilita' civile con massimale non inferiore a tre miliardi di lire per rischi derivanti dall'esercizio di valutazione tecnica; detta polizza non e' prodotta nel caso in cui il richiedente e' un organismo pubblico;

d) una dichiarazione attestante l'indipendenza del laboratorio dalle linee di produzione, di gestione o di vendita nell'ipotesi che il laboratorio stesso sia inserito in una di tali linee;

e) due copie del manuale della qualita', redatto secondo le norme UNI-CEI EN 45001 e secondo la guida UNI-CEI 70012, contenenti, rispettivamente, i requisiti minimi a cui deve soddisfare un laboratorio di prova e le linee guida per la compilazione del manuale della qualita'.

Nota all' art. 2 : - Per l' art. 9, comma 4, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'" si veda nota all'art. 1.