Decreto 20 marzo 2002, n. 95 Art. 2Documentazione
1. Il Ministero delle comunicazioni provvede a raccogliere ed a conservare, secondo l'ordine temporale e per impresa, il testo delle specifiche tecniche. La relativa documentazione e' riportata sul sito del Ministero ed e' possibile ottenerne copia su supporto cartaceo dietro rimborso delle relative spese.