Decreto 27 aprile 2006, n. 218 Art. 2Tutela della dignita', dell'immagine della privacy e della salute
1. Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo rispetto della dignita' personale, dell'immagine, dell'integrita' psicofisica e della privacy.
2. Le norme di comportamento sulla partecipazione dei minori alle trasmissioni indicate nel paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002 e successive modificazioni sono obbligatorie per le emittenti televisive e, in quanto applicabili, per le emittenti radiofoniche di cui al comma 3 dell'articolo 1.
3. E' inoltre vietato da parte delle stesse emittenti:
a) sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacita' o violente, ovvero mostrarli, senza motivo, in situazioni pericolose;
b) far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti;
c) coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento;
d) utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini.
Nota all'art. 2: - Per il Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002 si veda nelle note alle premesse.