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Decreto 7 maggio 2007, n. 69 · Decreto 7 maggio 2007, n. 69 — Regolamento recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero delle comunicazioni, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Decreto 7 maggio 2007, n. 69 Art. 2Rispetto dei principi del Codice

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministero delle comunicazioni adotta modalita' di trattamento di dati sensibili e giudiziari volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato, nel contemperamento dei diversi interessi meritevoli di tutela.

2. Il trattamento di dati sensibili o giudiziari riconducibili ai tipi individuati dal presente regolamento ha sempre luogo previa verifica del rispetto dei principi del «Codice», ed in particolare dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Il trattamento dei dati di cui al comma 2 ha sempre luogo previa verifica dell'indispensabilita' delle operazioni eseguibili, strumentali al perseguimento di finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' dell'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni, fatte salve le limitazioni ulteriori previste per particolari tipi di operazioni da disposizioni di legge e di regolamento.

4. Ogni dato sensibile o giudiziario trattato in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali, contenuta nel «Codice» ed in altre fonti dell'ordinamento, nonche' ogni dato erroneamente pervenuto, e' inutilizzabile, ai sensi degli articoli 11 e 22, comma 5, del «Codice».

Note all'art. 2: - L'art. 11 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e' il seguente: «Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; e) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. 1 dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.». - Per l' art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , si vedano note alle premesse.