Decreto 13 giugno 1995, n. 297 Art. 21
Titolo secondo REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO COMPARTIMENTALE
1. Al termine dell'incarico, l'ispettore compartimentale presenta una relazione scritta sugli accertamenti svolti, evidenziando le problematiche riscontrate.
2. Le risultanze delle verifiche condotte sono comunicate al capo del servizio ispettivo competente per l'inoltro al direttore del compartimento, che impartisce le opportune direttive all'ufficio ed ai servizi della direzione compartimentale interessati, per gli adempimenti di competenza.