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Decreto 13 giugno 1995, n. 297 · Decreto 13 giugno 1995, n. 297 — Regolamento concernente i criteri e le modalita' di esecuzione dell'attivita' ispettiva dei servizi ispettivi centrale e compartimentali del Dipartimento del territorio

Decreto 13 giugno 1995, n. 297 Art. 21

Titolo secondo REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO COMPARTIMENTALE

In KraftAmtlicher Text

1. Al termine dell'incarico, l'ispettore compartimentale presenta una relazione scritta sugli accertamenti svolti, evidenziando le problematiche riscontrate.

2. Le risultanze delle verifiche condotte sono comunicate al capo del servizio ispettivo competente per l'inoltro al direttore del compartimento, che impartisce le opportune direttive all'ufficio ed ai servizi della direzione compartimentale interessati, per gli adempimenti di competenza.