Decreto 20 luglio 2012, n. 140 Art. 21Valutazioni, perizie e pareri
Sezione seconda Disposizioni e parametri specifici
1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, e' determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.