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Decreto 29 luglio 1987, n. 561 · Decreto 29 luglio 1987, n. 561 — Modificazioni ai decreti ministeriali 30 ottobre 1980 e 11 luglio 1983, recanti modalita' di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche

Decreto 29 luglio 1987, n. 561 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'art. 6 del decreto ministeriale 11 luglio 1983, che ha modificato l'art. 10 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, e' sostituito dal seguente: "Nel caso previsto dal n. 1 dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 , sostitutivo dell' art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , la speciale elargizione di cui alla legge stessa e alle altre leggi in essa richiamate viene ripartita in quote uguali tra il coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico. Per persone a carico si devono intendere quelle non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e che non abbiano redditi propri per un ammontare superiore a quelli previsti dall' art. 15, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , modificato dall' art. 2 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57 , convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121 . A quest'ultimo fine dovra' essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 . Altra dichiarazione, rilasciata ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dovra' comprovare il mantenimento a carico. Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovra' risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza".