Decreto 30 giugno 1990, n. 197 Art. 2
1. Un primo esemplare di ognuno dei ((supporti magnetici)) di cui all'articolo precedente e' custodito nella cassaforte della divisione "Elaborazione dati e teletrasmissioni" del servizio informatica della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, unitamente al relativo registro inventario.
2. Ogni variazione nella consistenza ed ogni sostituzione del materiale predetto per cambiamento dei funzionari responsabili, per usura o per altra causa sono fatte constare con apposito verbale redatto sul registro stesso.