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Decreto 6 agosto 1992, n. 574 · Decreto 6 agosto 1992, n. 574 — Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione

Decreto 6 agosto 1992, n. 574 Art. 2Personale ammesso a fruire degli alloggi di servizio in temporanea concessione

In KraftAmtlicher Text

1. Gli alloggi di servizio in temporanea concessione, denominati d'ora in poi "alloggi", possono essere concessi al personale in servizio appartenente ai ruoli della Polizia di Stato coniugato, vedovo, separato, divorziato o convivente, con o senza prole ed al personale celibe e nubile con prole, che presta effettivo servizio presso questure, uffici, reparti e istituti per i quali gli alloggi sono destinati, indipendentemente dal ruolo di appartenenza.

2. Qualora ne sussistano le disponibilita', gli alloggi possono essere altresi' concessi al rimanente personale in servizio per il quale non e' prescritto l'obbligo di alloggiare in caserma.

3. Il personale che fruisce di un alloggio in concessione a norma del presente regolamento puo' concorrere per la sostituzione dell'alloggio.