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Decreto 6 agosto 1992, n. 574 · Decreto 6 agosto 1992, n. 574 — Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione

Decreto 6 agosto 1992, n. 574 Art. 4Organi competenti per la concessione degli alloggi

In KraftAmtlicher Text

1. Per l'assegnazione degli alloggi si osservano le disposizioni dell'art. 8, comma 1, della legge 1› dicembre 1986, n. 831, in quanto applicabili al personale della Polizia di Stato, dell'art. 52, commi primo, secondo, terzo e quinto, e dell'art. 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 , nonche' le disposizioni del presente regolamento.

2. La concessione degli alloggi e' disposta dal prefetto in conformita' alla deliberazione della commissione per la concessione degli alloggi individuali di cui all'art. 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, i cui componenti sono individuati dal questore secondo quanto previsto dal predetto articolo.

Note all'art. 4: - Per il testo dell' art. 8 della legge n. 831/1986 si veda in nota alle premesse. - Per il testo degli articoli 52 e 53 del regolamento di servizio approvato con D.P.R. n. 782/1985 si veda in nota alle premesse.