Decreto 11 maggio 1995, n. 588 Art. 2T e r m i n i
1. All'inizio di ogni anno, e comunque non oltre il 31 marzo, i direttori generali presentano al Ministro dell'interno, ai fini delle operazioni di verifica, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente dagli uffici dirigenziali dipendenti.
2. Le operazioni di verifica sono completate entro il 30 giugno.