Decreto 28 luglio 1995, n. 523 Art. 3
1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, a norma del regolamento dell'ente, la commissione, come previsto dall' art. 51, comma 7, della legge n. 142/1990 e dalle corrispondenti norme sull'ordinamento degli enti locali delle regioni a statuto speciale, puo' avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'. L'onere per le predette collaborazioni e' a carico degli enti territoriali interessati.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 51, comma 7, della citata legge n. 142/1990 , e' il seguente: "Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'".
Verweist auf
- Decreto 28 luglio 1995, n. 523 Art. 51