Decreto 6 marzo 1998, n. 111 Art. 2
1. Alla direzione del Servizio e' preposto un collegio di tre membri costituito con decreto del Ministro dell'interno e composto da due prefetti, non preposti ad una direzione generale, e da un terzo componentescelto tra i professori universitari ordinari in materie attinenti all'organizzazione amministrativa, nonche' tra esperti, particolarmente qualificati, in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. Il collegio dura in carica due anni.
2. Al Servizio e' assegnato, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche dell'amministrazione, un apposito contingente di personale. Il Ministro dell'interno puo' altresi' nominare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338 , esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione particolarmente qualificati, per le esigenze di supporto all'attivita' del collegio di cui al comma 1.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Servizio di controllo interno ha accesso agli atti inerenti ai settori di attivita' oggetto di verifica ed a ogni altro documento amministrativo pertinente e puo' richiedere, anche oralmente, informazioni alle singole strutture amministrative del Ministero dell'interno.
4. Il collegio di cui al comma 1 riferisce almeno semestralmente al Ministro dell'interno sui risultati dell'attivita' svolta dal Servizio. Le relative relazioni sono contestualmente portate a conoscenza del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e dei direttori generali.
Nota all' art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338 , con cui e' emanato il "Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994.