Decreto 3 marzo 2000, n. 206 Art. 2
1. Il prefetto presenta relazioni semestrali entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno al Ministro per la solidarieta' sociale, nonche' alla regione tramite il commissario del Governo, con le quali informa sull'espletamento dei compiti di cui al presente regolamento, anche al fine della valutazione dell'efficacia della spesa di cui all' articolo 9, comma 1, della legge n. 285 del 1997 .
2. La medesima relazione viene inviata anche al comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1-bis, della citata legge n. 55 del 1990 , anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all' articolo 4 del decreto ministeriale 28 luglio 1995, n. 459 ; alla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1991 , nonche' alla commissione centrale per il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge.
Note all'art. 2: - Per il testo del comma 1 dell'art. 9 della legge 28 agosto 1997, n. 285 , si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 : "1-bis. - Presso il Ministero dell'interno e' istituito con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria". - L' art. 4 del decreto ministeriale 28 luglio 1995, n. 459 (Regolamento recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento del comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie di cui al comma 4 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 35 , nonche' dei comuni riportati a gestione ordinaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1995, cosi' recita: "Art. 4 (Attivita' di sostegno). - 1. Il Comitato svolge compiti di sostegno all'azione delle commissioni straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria, con le seguenti modalita': consulenza tecnico-giuridica e gestionale; attivita' di coordinamento dei lavori delle commissioni straordinarie al fine di determinare una linea unitaria di intervento negli enti disciolti, attraverso riunioni periodiche dei componenti delle commissioni stesse; incontri informativi con i componenti delle commissioni straordinarie al fine di determinare una linea unitaria di intervento in tema di gestione del personale e di finanza locale nonche' delle ulteriori problematiche di rilievo che scaturiranno dall'applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi; interventi presso pubbliche amministrazioni centrali e regionali per accelerare le procedure amministrative negli enti disciolti e dei comuni riportati a gestione ordinaria e dirimere gli eventuali conflitti insorti. 2. In ordine alle predette attivita', il Comitato svolge una funzione di esame delle problematiche di maggior rilievo e maggiormente ricorrenti e di determinazione di indirizzi che dovranno essere seguiti dall'ufficio di cui al successivo art. 6 nella quotidiana opera di assistenza e sostegno agli enti locali. 3. Il Comitato esprime altresi' pareri a richiesta del Ministro e del direttore generale dell'Amministrazione civile ai fini della diramazione di istruzioni con carattere di generalita' agli enti locali interessati". - Si riporta il testo dell' art. 2, comma 5, della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose): "5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione e composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'eta' evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali nonche' da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate". - Il testo dell'art. 4, comma 2, della sopra citata legge 19 luglio 1991, n. 216 , e' il seguente: "2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all' art. 13 comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 , sulla base dei seguenti criteri: a) sperimentalita' e concentrazione; b) localizzazione dei comuni a maggior rischio di devianza minorile; c) collegamento anche nella forma della gestione congiunta - con gli enti locali e con le altre istituzioni con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico; d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato; e) capacita' di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile; f) idoneita' ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione delle nuove professionalita'; g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione".
Verweist auf
- Decreto 3 marzo 2000, n. 206 Art. 13
- Decreto 3 marzo 2000, n. 206 Art. 15
- Decreto 3 marzo 2000, n. 206 Art. 4
- Decreto 3 marzo 2000, n. 206 Art. 6
- Decreto 3 marzo 2000, n. 206 Art. 9