Decreto 15 gennaio 2001, n. 184 Art. 13Fornitura e collaudo del materiale
Capo III Archivio, repertorio e materiale di specie
1. La fornitura degli strumenti, delle partiture, dei leggii e degli altri materiali accessori occorrenti per il servizio della banda musicale e' richiesta su proposta del maestro direttore.
2. La commissione di collaudo e' costituita a norma dell' articolo 26, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417 .
Nota all'art. 13: - Il testo dell' art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 1992, n. 417 (Regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e' il seguente: "Art. 26 (Collaudi). - 1. Tutti i lavori e tutte le forniture eseguiti ad appalto o in economia sono soggetti, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudo parziale o finale. 2. Per ognuno dei centri di raccolta di materiali e mezzi, telecomunicazioni e motorizzazione di cui all' art. 31 della legge 1o aprile 1981, n. 121 , e' istituita una commissione di collaudo, composta da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata, che la presiede da un esperto scelto tra funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dal consegnatario del centro interessato. Il presidente, i componenti ed il segretario della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitate dallo stesso consegnatario. 3. Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai collaudi contenute nei capitolati generali d'oneri, anche di altre amministrazioni, cui si fa riferimento nei contratti, negli eventuali capitolati speciali d'oneri e nel regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno . 4. Per determinate forniture, puo' essere provveduto a relativo collaudo, mediante commissione speciale, da nominarsi con decreto ministeriale.".
Verweist auf
- Decreto 15 gennaio 2001, n. 184 Art. 26
- Decreto 15 gennaio 2001, n. 184 Art. 31