Decreto 15 gennaio 2001, n. 184 Art. 4Impiego della banda musicale ad organico intero o ridotto
Capo I Organizzazione ed impiego della banda
1. La banda musicale della Polizia di Stato e' un complesso orchestrale che opera ad organico intero.
2. Per esigenze di servizio il maestro direttore puo' disporre l'impiego ad organico ridotto.
3. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 , cosi' come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 , l'organizzazione della banda musicale nell'impiego ad organico intero, in formazione da concerto o da parata, e' determinata dal maestro direttore.
4. Nell'impiego ad organico ridotto, l'organizzazione della banda musicale in formazione da concerto, da parata od altro, e' stabilita di volta in volta dal maestro direttore in relazione alle esigenze di servizio.
5. Nell'impiego ad organico ridotto, il maestro direttore, in caso di necessita', in relazione a quanto stabilito dall' articolo 36, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 , quando manchi il maestro vice direttore od anche in aggiunta a quest'ultimo, puo' designare, tra gli orchestrali con la qualifica di orchestrale perito tecnico superiore, un elemento che, in conformita' alle direttive da lui impartite, guidi la formazione.
Nota all'art. 4: - Il testo dell' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e' il seguente: "Art. 36 (Impiego nei servizi). - Il personale della Polizia di Stato, salvo casi di necessita', deve essere impiegato in servizio in relazione alla sua specializzazione professionale, alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 . Quando lo richiede la natura dei servizi devono essere forniti i mezzi in dotazione atti ad assicurare l'incolumita' e la sicurezza del personale operante in funzione dello scopo da raggiungere.".
Verweist auf
- Decreto 15 gennaio 2001, n. 184 Art. 1
- Decreto 15 gennaio 2001, n. 184 Art. 36