Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto 9 agosto 2001, n. 362 · Decreto 9 agosto 2001, n. 362 — Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo

Decreto 9 agosto 2001, n. 362 Art. 6Esportazione

Titolo I Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva

In KraftAmtlicher Text

1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto dell'esportazione.

3. Per la sola matricola e' possibile effettuare l'avviso all'atto della spedizione.

4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.

5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorita' di pubblica sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.