Decreto 16 maggio 2002, n. 109 Art. 3Cause di esclusione dai concorsi
Capo I Disposizioni di carattere generale
1. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nei confronti del personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando, abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
2. L'esclusione e', altresi', disposta nei confronti del personale che si trova nelle condizioni previste dall' articolo 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso e per il personale di cui al comma 2, trova applicazione la previsione contenuta nell' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Note all'art. 3: - Il testo dell' art. 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e' il seguente: "Art. 61 (Sospensione dalla partecipazione agli scrutini). - 1. E sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . 2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 . 3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001". - Il testo dell' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' il seguente: "Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - 1. L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. 2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato".
Verweist auf
- Decreto 16 maggio 2002, n. 109 Art. 58
- Decreto 16 maggio 2002, n. 109 Art. 61
- Decreto 16 maggio 2002, n. 109 Art. 94