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Decreto 4 giugno 2002, n. 144 · Decreto 4 giugno 2002, n. 144 — Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia

Decreto 4 giugno 2002, n. 144 Art. 12Prove orali

Capo III Svolgimento delle prove concorsuali

In KraftAmtlicher Text

1. ((Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.)) L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale ( codice penale : libro I; libro II, titoli II e VII); ((legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno)) ; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.

2. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.

((

2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.

3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.

))