Decreto 4 giugno 2002, n. 144 Art. 5Disposizioni in favore di alcune categorie di candidati
Capo I Disposizioni di carattere generale
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o di diploma di scuola media superiore di secondo grado.
2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta il tempo previsto ((dagli articoli 7 e)) 11 per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.