Decreto 1 agosto 2002, n. 199 Art. 16A s s e n z e
Capo III Modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale
1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso si computano le giornate di effettiva attivita' didattica. 2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica. 3. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorita' giudiziaria.