Decreto 1 agosto 2002, n. 199 Art. 2Esclusione dal concorso
Capo I Concorso interno per titoli
1. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Per il personale di cui all' articolo 24-quater, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione contenuta nell' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Nota all'art. 2: - Il testo dell' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' il seguente: "Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - 1. L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. 2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.".
Verweist auf
- Decreto 1 agosto 2002, n. 199 Art. 94