Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 19Commissione esaminatrice
Capo IV Concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed e' composta da:
a) due appartenenti al ruolo dei dirigenti medici della Polizia di Stato;
b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.
5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 .
Nota all'art. 19: - Per il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , si veda in nota all'art. 14.