Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 29Titoli valutabili
Capo IV Concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi medici
1. Nei concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi medici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: A) titoli attinenti al settore medico-sanitario, fino a punti 5: 1) specializzazioni conseguite; 2) pubblicazioni scientifiche; 3) incarichi di docenza di livello universitario; 4) corsi di aggiornamento e di qualificazione nel settore medico-sanitario, rilasciati da enti pubblici; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale; B) titoli di servizio, fino a punti 25: 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12; 2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, fino a punti 2; 3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2; 4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2; 5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2; 6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Per le modalita' di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6.