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Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 · Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 — Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato

Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 43Cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati di vigilanza

Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Capo I Disposizioni comuni

In KraftAmtlicher Text

1. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

2. La commissione esaminatrice, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unita', puo' essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.

3. In caso di eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, puo' essere disposta la nomina di uno o piu' componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione e delle sottocommissioni.

4. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un componente della commissione esaminatrice stessa, ovvero da un funzionario dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con ordinanza del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.

5. Per l'incarico di presidente delle commissioni esaminatrici possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione dell'interno collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.