Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 47Svolgimento delle prove orali
Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Capo I Disposizioni comuni
1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.