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Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 · Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 — Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato

Decreto 2 dicembre 2002, n. 276 Art. 6Prova preselettiva

Titolo I CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI COMMISSARI, DEI DIRETTORI TECNICI E DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO Capo I Disposizioni di carattere generale

In KraftAmtlicher Text

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione siano superiori a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e non siano inferiori a cinquemila, viene effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte. Il test preselettivo e' articolato in quesiti a risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie come di seguito stabilito:

a) per l'accesso al ruolo dei commissari: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo;

b) per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici: discipline d'esame indicate per ciascun settore nella tabella 1 allegata al presente regolamento;

c) per l'accesso al ruolo dei direttivi medici: patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica, elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica.

2. La prova, il cui superamento costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso, puo' essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi.

3. Sulla base dei risultati della prova preselettiva e' ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.