Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 Art. 10Durata dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio
Capo III Alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso
1. La durata dell'assegnazione e' fissata in tre anni. L'assegnatario puo', in ogni caso, ottenere una nuova assegnazione, previo esperimento di un nuovo procedimento di assegnazione.
2. In caso di trasferimento dell'assegnatario avente figli a carico in eta' scolare, l'assegnazione e' prorogata, a domanda, fino al termine dell'anno scolastico in corso.
3. L'assegnazione cessa di diritto alla data di scadenza. L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi. L'organo competente all'assegnazione notifica in via amministrativa all'interessato l'avviso di rilascio.