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Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 · Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 — Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 Art. 10Durata dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio

Capo III Alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso

In KraftAmtlicher Text

1. La durata dell'assegnazione e' fissata in tre anni. L'assegnatario puo', in ogni caso, ottenere una nuova assegnazione, previo esperimento di un nuovo procedimento di assegnazione.

2. In caso di trasferimento dell'assegnatario avente figli a carico in eta' scolare, l'assegnazione e' prorogata, a domanda, fino al termine dell'anno scolastico in corso.

3. L'assegnazione cessa di diritto alla data di scadenza. L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi. L'organo competente all'assegnazione notifica in via amministrativa all'interessato l'avviso di rilascio.