Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 Art. 14Provvedimenti di cessazione anticipata, decadenza e revoca dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio
Capo III Alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso
1. Al verificarsi di una delle cause di cui agli articoli 11, 12 e 13, l'organo che ha disposto l'assegnazione adotta il provvedimento di cessazione anticipata, decadenza o revoca dell'assegnazione, disponendo contestualmente il rilascio dell'alloggio entro il termine di cui al comma 2.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, il termine per il rilascio dell'alloggio e' fissato in sessanta giorni nell'ipotesi di revoca di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e in trenta giorni nelle altre ipotesi, decorrenti dalla data di notifica in via amministrativa del relativo provvedimento.
3. Nei casi di cessazione anticipata di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) il rilascio puo' essere prorogato, a domanda, fino al termine massimo di un anno, qualora sussistano gravi e comprovati motivi.