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Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 · Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 — Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 Art. 14Provvedimenti di cessazione anticipata, decadenza e revoca dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio

Capo III Alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso

In KraftAmtlicher Text

1. Al verificarsi di una delle cause di cui agli articoli 11, 12 e 13, l'organo che ha disposto l'assegnazione adotta il provvedimento di cessazione anticipata, decadenza o revoca dell'assegnazione, disponendo contestualmente il rilascio dell'alloggio entro il termine di cui al comma 2.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il termine per il rilascio dell'alloggio e' fissato in sessanta giorni nell'ipotesi di revoca di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e in trenta giorni nelle altre ipotesi, decorrenti dalla data di notifica in via amministrativa del relativo provvedimento.

3. Nei casi di cessazione anticipata di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) il rilascio puo' essere prorogato, a domanda, fino al termine massimo di un anno, qualora sussistano gravi e comprovati motivi.