Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 Art. 17Personale ammesso a fruire degli alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo
Capo IV Alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo
1. E' ammesso a fruire degli alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo esistenti presso il Dipartimento e le sedi periferiche del CNVVF, il personale del CNVVF che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) corsista partecipante a corsi di formazione;
b) missione o temporanea assegnazione presso altra sede;
c) trasferimento recente da un'altra sede.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c) l'uso dell'alloggio collettivo non puo' avere durata superiore a sei mesi, elevati a dodici mesi nei casi in cui il personale sia stato trasferito in una sede ubicata in un comune ad alta tensione abitativa.
3. L'autorizzazione alla fruizione degli alloggi collettivi di servizio e' concessa dal dirigente responsabile della struttura ove gli stessi sono ubicati.