Decreto 24 dicembre 2003, n. 400 Art. 32Graduatoria finale
Capo V Corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato
1. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.
2. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente stabiliti dal piano di studio;
c) del voto riportato nell'esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e' aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneita', di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.