Decreto 24 dicembre 2003, n. 400 Art. 7Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove
Capo II Struttura e organizzazione dei corsi
1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove previste dai piani di studio dei corsi disciplinati dal presente regolamento sono nominate con decreto dipartimentale.
2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in piu' sottocommissioni.
3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformita' con la normativa in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono comunque integrate da un dirigente della Polizia di Stato in qualita' di componente e da un appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato con funzioni di segretario, entrambi nominati con decreto dipartimentale.