Decreto 23 aprile 2004, n. 161 Art. 7Contenuti delle speciali misure di protezione
1. Le speciali misure di protezione, quando non attuate mediante un programma speciale, sono disposte dalla Commissione centrale e sono determinate e attuate dal Prefetto del luogo di residenza del collaboratore o del testimone di giustizia.
2. La Commissione delibera l'adozione delle speciali misure di protezione qualora l'esposizione a pericolo degli interessati non e' tale da rendere necessario il trasferimento in luogo protetto o quando gli interessati, se testimoni, manifestano indisponibilita' a trasferirsi in un luogo protetto.
3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver acquisito elementi utili sull'esposizione a pericolo, acquisendo se necessario il parere del Prefetto competente.
4. Le speciali misure di protezione possono prevedere:
a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti;
b) accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni o per gli immobili di pertinenza degli interessati, consistenti anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme;
c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza;
d) modalita' particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti;
e) interventi contingenti, anche di carattere economico, finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale;
f) ogni altra misura necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.