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Decreto 28 aprile 2005, n. 129 · Decreto 28 aprile 2005, n. 129 — Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato

Decreto 28 aprile 2005, n. 129 Art. 49Prove d'esame

Capo IV Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici

In KraftAmtlicher Text

1. Le prove d'esame sono costituite da una prova scritta teorico-pratica e da un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazioni richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.

2. Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.

3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

4. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio.

5. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.