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Decreto 13 febbraio 2007, n. 39 · Decreto 13 febbraio 2007, n. 39 — Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139

Decreto 13 febbraio 2007, n. 39 Art. 9

Capo II Modificazioni al Regolamento, approvato con decreto 29 luglio 1999, n. 357, recante norme sui limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 2 del decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357 , nel secondo periodo del comma 2 sostituire le parole: «lo stesso limite massimo e' applicabile» con le seguenti: «tale limite non si applica». Aggiungere, infine, il seguente periodo: «nei confronti del personale stesso opera la disposizione di cui all' articolo 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 .».

Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n. 357 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Elevazione del limite superiore di eta' per la partecipazione al concorso). - 1. Il limite di eta' di trentacinque anni e' elevato: a) di un anno per gli aspiranti coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 . 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si applica ai candidati che siano dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia; nei confronti del personale stesso opera la disposizione di cui all' art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .».