Decreto 24 ottobre 2007, n. 220 Art. 2
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 e' comprovata mediante l'apposizione, su copia della domanda, della data di iscrizione, del numero d'ordine assunto nell'elenco e dal timbro dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione medesima, con la sigla dell'incaricato.
2. I dati di cui al comma 1 devono essere sempre riportati in ogni domanda, istanza od atto rivolti alle pubbliche amministrazioni o all'esterno, se prodotti nell'ambito delle specifiche attivita' di assistenza e solidarieta'.