Decreto 8 agosto 2011, n. 160 Art. 9Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e, in quanto compatibile, la normativa vigente.
Note all'art. 9: - Per il riferimento al citato decreto legislativo n. 217 del 2005 , si vedano le note alle premesse.