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Decreto 19 gennaio 2012, n. 32 · Decreto 19 gennaio 2012, n. 32 — Nuovo regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi. (12G0052)

Decreto 19 gennaio 2012, n. 32 Art. 6Servizi di interscambio e di cooperazione

In KraftAmtlicher Text

1. I servizi di interscambio e di cooperazione dell'INA hanno l'obiettivo di garantire una efficace realizzazione delle finalita' di cui all'articolo

2. La sicurezza, e l'integrita' delle informazioni scambiate tra i soggetti fornitori e/o fruitori di cui all'articolo 5 comma 1 sono assicurate attraverso il Backbone di sicurezza del CNSD, che certifica lo scambio e la certezza dei punti di origine e di destinazione delle comunicazioni, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico di cui al successivo articolo 8. 2. I servizi di interscambio e cooperazione dell'INA riguardano:

a) i dati anagrafici trasmessi dall'INA in risposta alle richieste inoltrate, tramite l'INA, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1;

b) le variazioni anagrafiche trasmesse dai comuni all'INA e da quest'ultimo inviate ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1;

c) i dati contenuti nell'INA e quelli concernenti le variazioni anagrafiche per le rilevazioni statistiche sulla popolazione residente, notificati dai comuni all'ISTAT, secondo le modalita' stabilite d'intesa con l'ISTAT.

3. Le informazioni anagrafiche inviate dai comuni all'INA, tramite l'infrastruttura Backbone di sicurezza del CNSD, hanno valore ufficiale e sostituiscono gli altri collegamenti telematici e le altre forme di comunicazione, anche di tipo tradizionale, con i soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, fatte salve le esigenze di completezza e qualita' delle informazioni statistiche derivanti dalle normative internazionali, europee e nazionali.

4. Il collegamento e lo scambio dei dati avviene, nel rispetto delle competenze e delle responsabilita' delle singole Amministrazioni, come regolate dalla normativa vigente e dalle Convenzioni di cui all'articolo 5, comma 2 del presente decreto.