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Decreto 15 febbraio 2012, n. 23 · Decreto 15 febbraio 2012, n. 23 — Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario». (12G0041)

Decreto 15 febbraio 2012, n. 23 Art. 4Requisiti per l'inserimento nell'elenco in sede di prima applicazione

In KraftAmtlicher Text

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono richiesti i seguenti requisiti.

2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e' necessario:

a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale;

b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Per le fasce 2 e 3 degli enti locali e' necessario - fermi restando, rispettivamente, i requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 lett.

a) e

b) e 4, lett. a) e b) - il conseguimento, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dallo stesso articolo 3, commi 3 lett.

c) e 4) lett. c), di almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.