Decreto 16 aprile 2012, n. 80 Art. 6Titoli
1. I titoli ammessi alla valutazione, a parita' di punteggio, sono, in ordine di preferenza:
a) dottorato di ricerca in ingegneria o architettura;
b) diploma di specializzazione post-universitario in ingegneria o architettura;
c) altra laurea magistrale di cui all' articolo 41, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ;
d) laurea magistrale non attinente alle funzioni del ruolo.
2. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. La commissione, prima dello svolgimento delle prove scritte, determina i criteri per la valutazione dei titoli di cui al comma 1. I titoli sono valutati esclusivamente per i candidati che abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame.
Note all'art. 6: - Per il testo dell' articolo 41 del decreto legislativo n. 217 del 2005 , si vedano le note alle premesse.