Decreto 16 aprile 2012, n. 80 Art. 8Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui all'articolo 7, i candidati sono sottoposti, ai sensi del D.M. 11 marzo 2008, n. 78 , agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validita' della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo.
2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, a un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e a un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro-psico-diagnostici. E' facolta' dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate degli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
3. Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, nonche' da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. E' in facolta' dell'amministrazione stipulare convenzioni ai sensi dell' articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non e' tenuto a parteciparvi.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
7. Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione dalla graduatoria.
Note all'art. 8: - Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno n. 78 del 2008 , si vedano le note alle premesse. - Il testo dell' articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005 , e' il seguente: «Art. 51 (Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici). - (Omissis). 3. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile puo' stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attivita' affidata in convenzione.».
Verweist auf
- Decreto 16 aprile 2012, n. 80 Art. 51