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Decreto 22 aprile 2013, n. 66 · Decreto 22 aprile 2013, n. 66 — Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. (13G00109)

Decreto 22 aprile 2013, n. 66 Art. 2Campo di applicazione

In KraftAmtlicher Text

1. Le somme di cui all'art. 92, comma 5, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dei lavori, graduata come meglio indicato nei successivi articoli.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti per le attivita' del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonche' dei loro collaboratori.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'amministrazione, quali attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali progettazioni di connesse campagne diagnostiche e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e).

Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 , si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e' il seguente: «Art. 132. (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall' art. 1664, comma 2, del codice civile ; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista».