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Decreto 4 giugno 2014, n. 115 · Decreto 4 giugno 2014, n. 115 — Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualita' e della conformita' degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalita' di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente. (14G00132)

Decreto 4 giugno 2014, n. 115 Art. 2Definizioni

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

a) T.U.L.P.S. : il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni;

b) Regolamento d'esecuzione: regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e successive modificazioni;

c) decreto Ministro dell'interno 269/2010 : il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269 , recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti;

d) accreditamento: attestazione rilasciata da parte dell'Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ad un organismo di valutazione della conformita';

e) Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea: l'unico organismo che in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento;

f) organismo di valutazione della conformita': organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

g) organismo di certificazione indipendente: organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita' degli istituti autorizzati a norma dell' articolo 134 T.U.L.P.S. e dell'articolo 257 del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S. ;

h) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, ad un processo, ad un servizio, ad un sistema, ad una persona o ad un organismo siano state rispettate;

i) audit: processo sistematico di valutazione, indipendente e documentato, sorretto da criteri di obbiettivita' ed efficienza;

j) Comitato tecnico: il Comitato tecnico di cui all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ;

k) ISO: Organizzazione Internazionale per la Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello mondiale;

l) IEC: Commissione Elettrotecnica Internazionale. Organismo che sviluppa gli standard a livello internazionale in materia di elettricita', elettronica e tecnologie correlate;

m) CEN: Comitato Europeo di Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard ISO;

n) CENELEC: Comitato Europeo per la Normazione elettrotecnica. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard IEC;

o) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CEN-ISO;

p) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CENELC-IEC.

Note all'art. 2: - Per i riferimenti al regio decreto n. 773 del 1931 , al regio decreto n. 635 del 1940 e al decreto n. 269 del 2010 , si veda nelle note alle premesse.