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Decreto 30 luglio 2015, n. 155 · Decreto 30 luglio 2015, n. 155 — Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario. (15G00174)

Decreto 30 luglio 2015, n. 155 Art. 6Oneri

In KraftAmtlicher Text

1. Sono a carico degli utenti degli alloggi i seguenti oneri:

a) le spese per le piccole riparazioni;

b) le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio;

c) le spese per i consumi relativi all'alloggio per la fornitura di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento, nonche' gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti urbani; ove l'alloggio insista su un edificio comune, le spese per i consumi sono pro-quota;

d) le spese per l'ordinaria manutenzione non rientranti tra quelle previste dal comma 2;

e) gli oneri accessori di cui all' articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ;

f) ogni ulteriore onere per le utenze riconducibili all'alloggio in uso.

2. Salvo che l'immobile sia di proprieta' privata, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese relative a:

a) impianti per la sicurezza, per la prevenzione infortuni e servizi antincendio previsti dalla normativa vigente;

b) illuminazione delle strade d'accesso, dei cortili e delle aree di transito;

c) imposte, tasse ed assicurazioni relative agli immobili e agli impianti connessi;

d) esecuzione dei lavori concernenti la stabilita' e la straordinaria manutenzione.

3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, articoli 1609 e seguenti .

Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell' articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1978, n. 211: "Art. 9. Oneri accessori. Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonche' alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell' art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 . La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita' imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi.".