Decreto 26 aprile 2017, n. 80 Art. 3Modifica all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144
1. All'articolo 5, comma 2, del Decreto le parole: «dagli articoli 9 e» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 7 e».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144 , come modificato dal presente regolamento: «Art. 5 (Disposizioni in favore di alcune categorie di candidati). 1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o di diploma di scuola media superiore di secondo grado. 2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta il tempo previsto dagli articoli 7 e 11 per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.».