Decreto 17 gennaio 2018, n. 35 Art. 8Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede mediante risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.
2. Ai componenti dell'Osservatorio nazionale, dell'Organismo tecnico, degli Osservatori regionali, delle Sezioni provinciali degli Osservatori regionali eventualmente istituite e degli Osservatori di cui agli articoli 6 e 7 non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.